Avvocato recupero crediti Roma · Cambiali e assegni

Avvocato recupero crediti Roma: cambiali e assegni.

Cambiali e assegni possono costituire titolo esecutivo nei casi e con i requisiti previsti dalla legge. Prima di procedere verifichiamo la regolarità formale del titolo, il bollo ove richiesto, i termini di presentazione, la constatazione del mancato pagamento e i termini delle azioni esercitabili. Quando l'esecuzione diretta sul titolo non è possibile, valutiamo il procedimento monitorio o le ulteriori azioni fondate sul rapporto sottostante.

Referente
Avv. Andrea Piacentini

Referente dello Studio per recupero crediti ed esecuzioni, con gestione di titoli cambiari, decreti ingiuntivi e sentenze in tutta Italia.

Sottoporre un titolo allo Studio
Attività

Dal titolo all'incasso.

Ogni titolo viene esaminato nei requisiti formali e nei termini di prescrizione prima di individuare l'azione più rapida ed economica.

Cambiale insoluta: azione diretta sul titolo

La cambiale in regola con il bollo è titolo esecutivo ex art. 474, n. 2, c.p.c.: non serve un decreto ingiuntivo, si notifica direttamente il titolo in copia autentica con atto di precetto e si procede all'esecuzione.

Assegno impagato e protesto

Verifica della tempestiva presentazione dell'assegno, del protesto o della constatazione equivalente del mancato pagamento, dei soggetti obbligati e dei termini delle azioni esercitabili. In caso di assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista, vengono valutate le conseguenze civili e le sanzioni amministrative previste dalla legge; eventuali profili penali rilevano soltanto in presenza di ulteriori condotte autonomamente configurabili come reato.

Notificazione del titolo e precetto

Predisposizione e notificazione del titolo nei modi previsti dalla legge e dell'atto di precetto, con quantificazione di capitale, interessi e spese recuperabili, prima dell'avvio dell'espropriazione forzata. Non si utilizzano riferimenti alla formula esecutiva.

Pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi

Esecuzione sui conti bancari, sugli stipendi e sui crediti verso terzi, sui beni mobili e sugli immobili individuati tramite indagini patrimoniali e visure ipotecarie.

Azione cambiaria e opposizioni

Difesa e assistenza nelle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché nelle azioni cambiarie quando ancora esperibili. In caso di decadenza o prescrizione dell'azione sul titolo, vengono valutate le eventuali diverse azioni fondate sul rapporto sottostante, ricorrendone i presupposti.

Sentenze, decreti ingiuntivi e ordinanze

Esecuzione di ogni altro titolo ex art. 474 c.p.c.: sentenze, decreti ingiuntivi esecutivi, ordinanze di pagamento, verbali di conciliazione e atti ricevuti da notaio.

Metodo

Cinque passaggi, con verifica preliminare di validità del titolo e capienza patrimoniale del debitore.

01

Esame del titolo

Controllo dei requisiti formali della cambiale o dell'assegno, del bollo, della scadenza e dei termini di prescrizione.

02

Verifica della solvibilità

Indagini patrimoniali sul debitore e sui coobbligati prima di sostenere i costi dell'esecuzione.

03

Precetto

Notifica del titolo in copia autentica e dell'atto di precetto, con termine per l'adempimento.

04

Pignoramento

Scelta della forma esecutiva più efficace: presso terzi, mobiliare o immobiliare.

05

Recupero o definizione

Assegnazione delle somme, vendita giudiziale oppure accordo con garanzie e piano di rientro.

FAQ

Domande frequenti.

La cambiale è un titolo esecutivo?

Sì. La cambiale in bollo, e così il pagherò cambiario, è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 2, c.p.c. e dell'art. 63 della legge cambiaria (r.d. 1669/1933). Il creditore può quindi notificare direttamente titolo e precetto e procedere all'esecuzione forzata senza ottenere prima un decreto ingiuntivo.

Che differenza c'è tra cambiale e assegno ai fini del recupero?

Sia la cambiale sia l'assegno bancario possono avere efficacia di titolo esecutivo nei casi previsti dalla legge. Occorre però verificare requisiti formali, regolarità fiscale ove rilevante, termini di presentazione, constatazione del mancato pagamento e termini delle azioni esercitabili. Se l'esecuzione diretta sul titolo non è più possibile, si valuta l'eventuale procedimento monitorio o la diversa azione fondata sul rapporto sottostante.

Il protesto è sempre necessario?

Non sempre. La necessità del protesto o di una constatazione equivalente dipende dal tipo di titolo, dal soggetto nei cui confronti si intende agire e dall'azione esercitata. Per cambiali e assegni occorre verificare in concreto le formalità necessarie per conservare le azioni di regresso e gli eventuali effetti delle clausole apposte sul titolo.

In quanto tempo si prescrive l'azione su cambiale e assegno?

I termini variano in base al titolo e al soggetto contro cui si agisce. Per la cambiale, l'azione contro l'accettante si prescrive in tre anni dalla scadenza, mentre per le azioni di regresso operano termini più brevi. Per l'assegno bancario, l'azione cambiaria del portatore è soggetta ai termini previsti dalla legge assegni. La scadenza dell'azione sul titolo non esclude automaticamente ogni altra tutela: va verificata l'eventuale azione causale fondata sul rapporto sottostante.

Che cosa accade se il debitore propone opposizione?

L'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi non sospende automaticamente il pignoramento: occorre un provvedimento del giudice dell'esecuzione. Lo Studio assiste il creditore nella fase cautelare e nel giudizio di merito, curando anche l'eventuale conversione o riduzione del pignoramento.

Si può recuperare un credito da assegni emessi senza provvista?

Sì, in sede civile con l'azione di pagamento e, ove ne sussistano i presupposti, con la segnalazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 507/1999 per l'emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista. La strategia viene definita in base all'importo e alla capienza patrimoniale del debitore.

È possibile agire su cambiali e assegni firmati da soggetti residenti all'estero?

Sì. Se il debitore o i suoi beni si trovano in altro Stato membro si utilizzano gli strumenti dei Regolamenti (UE) 1215/2012 e 1896/2006; se il titolo è estero e va eseguito in Italia lo Studio opera come domiciliatario e corrispondente per studi legali stranieri.

Quanto costa avviare l'esecuzione su una cambiale?

I costi comprendono contributo unificato, spese di notifica, iscrizione a ruolo e compenso professionale secondo i parametri forensi; capitale, interessi e spese vengono richiesti al debitore nell'atto di precetto. Prima di procedere lo Studio verifica la capienza patrimoniale, per evitare esecuzioni destinate a rimanere infruttuose.

Hai una cambiale o un assegno insoluto?

Indica tipo di titolo, importo, data di scadenza e se è stato levato il protesto: verifichiamo validità, termini e possibilità concreta di recupero.