Recupero crediti · Procedimento monitorio

Decreto ingiuntivo per fatture non pagate.

Il procedimento monitorio consente di ottenere un titolo esecutivo senza contraddittorio preventivo con il debitore, nei tempi propri dell'ufficio giudiziario adito. Lo Studio SP Law assiste imprese e professionisti dal deposito del ricorso fino all'esecuzione forzata.

Referente
Avv. Andrea Piacentini

Referente dello Studio per il recupero crediti, i procedimenti monitori e le esecuzioni, con gestione di posizioni in tutta Italia.

Sottoporre una posizione allo Studio
Attività

Dal ricorso al titolo esecutivo.

Verifica dei presupposti

Esame di fatture, ordini, documenti di trasporto e corrispondenza per accertare che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

Ricorso monitorio

Redazione e deposito telematico del ricorso sulla base della documentazione idonea al caso concreto, con produzione degli estratti autentici delle scritture contabili quando necessari e richiesta di provvisoria esecutorietà quando ne ricorrono i presupposti.

Notifica e precetto

Notificazione del decreto nei termini di legge e, quando il provvedimento è esecutivo, predisposizione e notificazione dell'atto di precetto per l'avvio dell'esecuzione forzata.

Difesa nell'opposizione

Assistenza nel giudizio di opposizione, con istanza di esecutorietà provvisoria del decreto opposto.

Ipoteca giudiziale

Iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore in forza del decreto esecutivo.

Piani di rientro

Definizione transattiva dopo l'emissione del titolo, con riconoscimento di debito e garanzie a tutela del creditore.

Guida pratica

Costi, tempi e documenti.

Quanto costa un decreto ingiuntivo

Il ricorso è soggetto a contributo unificato in misura ridotta, oltre alle spese di notifica e al compenso professionale. Le spese vengono poste a carico del debitore nel decreto, ma anticipate dal creditore fino al recupero: per questo la verifica preliminare della capienza patrimoniale è sempre il primo passo.

Tempi del decreto ingiuntivo

Il decreto viene emesso dal giudice senza contraddittorio con il debitore. I tempi dipendono dall'ufficio giudiziario adito e dalla completezza della documentazione. Il decreto deve poi essere notificato al debitore, il quale può proporre opposizione di regola entro quaranta giorni dalla notifica.

Documenti necessari

Per le imprese servono fatture, ordini o contratto, documenti di trasporto, corrispondenza e l'estratto autentico delle scritture contabili. La documentazione deve dimostrare che il credito è certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

Opposizione e provvisoria esecutorietà

In assenza di opposizione il decreto diviene esecutivo. La provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. consente di procedere subito al precetto e al pignoramento, ma si ottiene solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge (cambiale, assegno, atto notarile o pericolo di grave pregiudizio).

FAQ

Domande frequenti.

Che cos'è un decreto ingiuntivo?

È un provvedimento del giudice, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., con cui si ottiene un titolo esecutivo per crediti certi, liquidi ed esigibili provati per iscritto, senza necessità di un giudizio ordinario di merito preventivo. Il debitore può opporsi entro il termine di legge, trasformando il procedimento in un rito di cognizione.

Quando si può chiedere un decreto ingiuntivo per una fattura non pagata?

Quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. Per l'imprenditore le fatture non contestate, unite all'estratto autentico delle scritture contabili previsto dall'art. 634 c.p.c., costituiscono normalmente prova idonea al procedimento monitorio.

Come funziona il decreto ingiuntivo?

Il creditore deposita il ricorso corredato dalla prova scritta del credito. Il giudice, se la richiesta è fondata, emette il decreto che deve essere notificato al debitore. Se il debitore non oppone ricorso nel termine previsto, il decreto diviene esecutivo e si può procedere alla riscossione tramite precetto e pignoramento.

Quali sono i tempi del procedimento monitorio?

I tempi dipendono dall'ufficio giudiziario adito e dalla completezza documentale del ricorso, senza che sia possibile garantire una durata predeterminata. Emesso il decreto, esso va notificato nel termine di legge; il debitore può proporre opposizione, di regola nel termine di quaranta giorni dalla notifica. In assenza di opposizione il decreto è dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; l'esecutorietà anticipata resta subordinata ai presupposti degli artt. 642 e 648 c.p.c.

Quanto costa un decreto ingiuntivo?

Il ricorso è soggetto a contributo unificato in misura ridotta, oltre alle spese di notifica e al compenso professionale. Le spese sono liquidate nel decreto e poste a carico del debitore; restano anticipate dal creditore fino al recupero, ragione per cui si verifica sempre in via preliminare la capienza patrimoniale della parte debitrice.

Che cos'è la provvisoria esecutorietà?

È il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., rende il decreto immediatamente esecutivo, consentendo di procedere al precetto e al pignoramento senza attendere la scadenza del termine per l'opposizione. Si ottiene, tra l'altro, quando il credito è fondato su cambiale, assegno o atto ricevuto da notaio, o in presenza di pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.

Che cosa accade se il debitore propone opposizione?

Si instaura un giudizio ordinario di cognizione davanti allo stesso ufficio giudiziario. Il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o appare manifestamente infondata.

Quali costi comporta il procedimento monitorio?

Contributo unificato in misura ridotta, diritti di notifica e compenso professionale. Le spese sono liquidate nel decreto e poste a carico del debitore; restano anticipate dal creditore fino al recupero, ragione per cui si verifica sempre in via preliminare la capienza patrimoniale della parte debitrice.

Una fattura insoluta?

Indica importo, documentazione disponibile e dati della parte debitrice: si verifica l'idoneità del credito al procedimento monitorio e la capienza patrimoniale del debitore prima di ogni azione.