Avvocato recupero crediti Roma .
Quando il debitore ha sede o beni in un altro Stato, il credito si recupera con gli strumenti del diritto dell'Unione: ingiunzione europea, circolazione del titolo esecutivo, sequestro conservativo dei conti bancari. SP Law assiste dall'Italia in Europa, con sedi di riferimento a Roma, Madrid e Parigi.
Referente dello Studio per il recupero crediti e le esecuzioni, in coordinamento con i colleghi delle sedi di Madrid e Parigi per le posizioni estere. SP Law opera inoltre come domiciliatario e corrispondente in Italia per studi legali stranieri.
Un titolo che vale in tutta .
Ingiunzione europea
Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, per crediti pecuniari transfrontalieri di importo determinato ed esigibili rientranti nel suo ambito di applicazione, con modulistica uniforme e circolazione del provvedimento esecutivo negli Stati membri interessati.
Esecuzione transfrontaliera
Circolazione ed esecuzione dei titoli italiani negli Stati membri ai sensi del Reg. UE 1215/2012, senza procedimento di exequatur.
Sequestro dei conti UE
Ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari per congelare le somme prima che il patrimonio venga disperso.
Competenza e legge applicabile
Analisi di fori, clausole contrattuali e legge applicabile per scegliere la sede giudiziale più rapida ed efficace.
Contratti internazionali
Revisione di condizioni di pagamento, garanzie, clausole di foro e arbitrato per prevenire l'insoluto a monte.
Rete di sedi
Gestione diretta delle posizioni tramite le sedi di Roma, Madrid e Parigi e una rete di corrispondenti negli altri Stati.
Domande .
Come si recupera un credito da un debitore in un altro Paese UE?
Si può usare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Reg. CE 1896/2006), il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE 861/2007) o l'azione ordinaria davanti al giudice competente. Il titolo così ottenuto circola nell'Unione senza necessità di exequatur ai sensi del Reg. UE 1215/2012.
Serve un nuovo giudizio per eseguire una sentenza italiana all'estero?
No. Nell'Unione europea la sentenza italiana è riconosciuta automaticamente: è sufficiente l'attestato previsto dal Reg. UE 1215/2012 e la traduzione, per poi procedere all'esecuzione con le forme dello Stato in cui si trovano i beni.
Si possono bloccare i conti bancari del debitore in un altro Stato UE?
Sì, con l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (Reg. UE 655/2014), che consente il blocco anche prima della sentenza e senza avvisare il debitore, quando sussiste il rischio concreto di dispersione del patrimonio.
Quale giudice è competente se il contratto non lo prevede?
In assenza di una valida clausola sulla competenza, il Regolamento (UE) n. 1215/2012 individua il giudice competente attraverso la regola generale del domicilio del convenuto e i fori speciali previsti per determinate materie, tra cui i contratti. Devono inoltre essere verificate le competenze esclusive e le tutele speciali previste, ad esempio, per consumatori e lavoratori.
E se il debitore è fuori dall'Unione europea?
Si applicano le convenzioni internazionali applicabili e le norme sul riconoscimento delle sentenze straniere; lo Studio opera con corrispondenti locali per la fase esecutiva nei Paesi extra UE.
Un debitore ?
Indica Paese del debitore, importo e documentazione contrattuale: valutiamo foro competente, strumento processuale e tempi di esecuzione.
