1. Campo di applicazione del Regolamento (UE) 1215/2012
Il Regolamento (UE) 1215/2012, noto come Bruxelles I bis, disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Restano esclusi, tra gli altri, lo stato e la capacità delle persone fisiche, i regimi patrimoniali, le successioni, il fallimento e l'arbitrato.
Il Regolamento si applica alle decisioni emesse in procedimenti instaurati a partire dal 10 gennaio 2015; per i giudizi anteriori resta rilevante il precedente Regolamento (CE) 44/2001, che prevedeva ancora un procedimento di dichiarazione di esecutività.
2. Riconoscimento automatico e abolizione dell'exequatur
La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna procedura particolare. Se è esecutiva nello Stato d'origine, è eseguibile in Italia senza dichiarazione di esecutività: non occorre quindi l'exequatur, ma solo il rispetto degli adempimenti documentali previsti dal Regolamento.
L'esecuzione si svolge secondo le forme del diritto italiano: il titolo estero viene azionato davanti agli uffici giudiziari nazionali alle stesse condizioni di una decisione italiana, con notifica del titolo e dell'atto di precetto e successivo pignoramento.
3. Documentazione necessaria
Per procedere occorrono di regola: copia della decisione che soddisfi le condizioni di autenticità, il certificato previsto dall'art. 53 del Regolamento rilasciato dal giudice d'origine sul modulo uniforme e, quando l'autorità dell'esecuzione lo richieda, la traduzione della decisione o del certificato.
Prima della notifica del precetto il certificato va portato a conoscenza del debitore, unitamente alla decisione se non gli è già stata notificata. È inoltre necessaria la procura al difensore italiano, che può essere lo studio domiciliatario incaricato dal collega estero.
4. Motivi di rifiuto e opposizioni
Il debitore può chiedere il diniego del riconoscimento o dell'esecuzione nei casi tipizzati dal Regolamento: manifesta contrarietà all'ordine pubblico dello Stato richiesto, mancata o irregolare notificazione della domanda giudiziale che ha impedito la difesa, incompatibilità con una decisione resa tra le stesse parti, violazione delle norme sulla competenza in materia di contratti dei consumatori, di lavoro o di competenze esclusive.
In sede esecutiva restano poi esperibili i rimedi interni: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Una valutazione preliminare del titolo riduce sensibilmente il rischio di contestazioni fondate.
5. Il decreto ingiuntivo europeo (Reg. CE 1896/2006)
Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1896/2006, è uno strumento uniforme per crediti pecuniari transfrontalieri di importo determinato ed esigibili rientranti nel suo ambito di applicazione. Il debitore può proporre opposizione nei termini previsti dal Regolamento; in mancanza, l'ingiunzione dichiarata esecutiva può circolare negli altri Stati membri interessati senza exequatur.
La differenza rispetto al decreto ingiuntivo italiano, disciplinato dagli artt. 633 e seguenti c.p.c., riguarda tanto la fonte normativa quanto l'ambito: il procedimento europeo presuppone il carattere transfrontaliero della controversia, mentre il decreto italiano opera nell'ordinamento interno e segue il regime dell'esecutorietà provvisoria previsto dagli artt. 642 e 648 c.p.c.
6. Titoli di paesi terzi ed exequatur
Per le decisioni provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, in assenza di convenzioni internazionali applicabili, si applica la legge n. 218/1995. Il riconoscimento opera in presenza dei requisiti indicati dall'art. 64, tra cui il rispetto del contraddittorio, il passaggio in giudicato secondo la legge del luogo, l'assenza di contrasto con altra decisione italiana e la non contrarietà all'ordine pubblico.
Quando il riconoscimento è contestato o occorre procedere all'esecuzione forzata, l'art. 67 richiede l'accertamento giudiziale davanti alla corte d'appello del luogo di attuazione: è la fase comunemente indicata come exequatur, che per le decisioni UE non è invece necessaria.
7. Domiciliazione e gestione della fase esecutiva in Italia
Lo studio estero conserva il rapporto con il proprio cliente e incarica un avvocato italiano quale domiciliatario e corrispondente per notifiche, depositi, udienze e adempimenti presso gli uffici giudiziari. La rappresentanza processuale è conferita con procura e definita per iscritto insieme al perimetro dell'incarico.
Prima dell'avvio dell'esecuzione si individuano i beni aggredibili e la forma di espropriazione più adeguata: pignoramento presso terzi su rapporti bancari o crediti, pignoramento mobiliare, espropriazione immobiliare con eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale.
